Home Per noi Bonus Mamma Domani: al via le domande

Bonus Mamma Domani: al via le domande

by Enza

L’INPS ha finalmente divulgato le notizie in merito alla richiesta del bonus Mamma Domani.

Il bonus Mamma Domani ha tenuto incollate ai gazzettini ufficiali migliaia di mamme o future mamme che cercavano maggiori informazioni in merito all’erogazione di un premio di 800€ una tantum.

Vediamo chi ha diritto a percepire il bonus:

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che abbiano la residenza in Italia; la cittadinanza italiana o comunitaria; alle cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria che sono equiparate alle cittadine italiane.

Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente se dal 1° gennaio 2017, la madre abbia già compiuto il 7° mese di gravidanza; se sia avvenuto il parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; oppure in caso di adozione di un minore, nazionale o internazionale, oppure nel caso di un affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

A partire dal 4 maggio sarà possibile inoltrare le richieste all’INPS.

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare – se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda – è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

You may also like

Leave a Comment